A chi spetta sostenere le spese di adeguamento del condominio e dello studio dell’amministratore al disposto del regolamento UE 679/16?
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 679/16 conosciuto ai più con l’acronimo di GDPR (General Data Protection Regulation) che ha riscritto ed affiancato la precedente normativa sulla privacy.
Tale regolamento ha iniziato a essere oggetto di conoscibilità ancora nel 2016, con due anni di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore, proprio per concedere ai soggetti interessati un arco temporale sufficiente per poter mettere in atto tutte le misure di adeguamento ed arrivare alla data del 25 maggio 2018 in piena regola.
Sebbene siano trascorsi tre anni da quel 25 maggio, molti amministratori alla data odierna non hanno ancora adeguato il loro Studio e tantomeno i loro condomìni.
Il Regolamento UE 679/16 rivede le definizioni contenute nella precedente normativa e agli artt. 4 e 5 definisce le figure del titolare e del responsabile del trattamento.
Per la corretta comprensione del presente articolo è di fondamentale importanza comprendere bene i ruoli di queste due figure. Vediamo come vengono descritti dalla citata normativa.
Il titolare è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.
Il responsabile invece è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Dalle linee guida emanate dal Garante si evince che il condominio costituisce una realtà particolare perché il titolare dei dati è il condominio, ed il responsabile è l’amministratore.
La particolarità è data dall’assioma che essendo l’amministratore il legale rappresentante del condominio, diventa automaticamente anche titolare e dovrà attuare delle procedure per essere a norma e non incorrere in sanzioni.
Ma a chi spetta sostenere questo costo?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo innanzitutto distinguere il costo che l’amministratore si troverà ad affrontare come titolare da quello che si troverà ad affrontare come responsabile.
Per l’amministratore come titolare del trattamento la risposta la troviamo nell’art. 1130 del Codice Civile che, pur non prevendendo esplicitamente l’adeguamento alla normativa in materia di privacy, si può evincere che essa sia celata velatamente nelle attribuzioni dell’amministratore di condominio e non vi è dubbio che questa possa essere attribuita al condominio.
L’amministratore come responsabile invece è un professionista a tutti gli effetti che svolge la propria attività in una struttura che deve rispondere a determinati requisiti normativi e l’adeguamento, nonché il rispetto della normativa sulla privacy sarà indubbiamente a carico di quest’ultimo.
Ecco allora che diventa di fondamentale importanza inserire questa voce nei preventivi.