IL DECRETO SALVACASA

IL DECRETO SALVA CASA

Vediamo cosa ha introdotto

Lo scorso 4 aprile durante la riunione tenuta al MIT ed alla presenza del DIPE, il Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica ed i rappresentanti di circa 50, tra istituzioni, enti, associazioni, ordini professionali e fondazioni del settore erano state date alcune anticipazioni sulle misure della “pace edilizia” che si concretizzate con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nr. 124 serie generale del 29.05.2024 il Decreto Salva Casa con entrata in vigore il giorno successivo. Obiettivo di questo decreto sono le “disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, con lo scopo di sanare piccole irregolarità nelle case degli italiani e sbloccare alcune situazioni che rendono difficoltosa la compravendita favorendo il recupero edilizio di appartamenti la cui compravendita è bloccata da alcune normative che non ne consentono la vendita, per facilitare il mercato immobiliare e venire incontro al fabbisogno abitativo sempre più crescente.

Il decreto interviene solo per le casistiche con minore gravità, incidendo sulle lievi difformità e non va inteso come un condono edilizio. In particolare, interviene sulle difformità:

  • formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
  • edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
  • parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità”.

Tra le disposizioni principali del decreto salva casa vi è la semplificazione del cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari nel rispetto delle normative di settore e delle condizioni comunali.

In particolare, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dei parametri di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e simili non costituisce violazione edilizia se resta entro i seguenti limiti:

  • del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
  • del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
  • del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
  • del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono anche tolleranze esecutive, il minore dimensionamento, la mancata realizzazione di elementi non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e l’ubicazione non conforme delle aperture interne e di altri elementi simili.

Il decreto salva casa considera in edilizia libera:

  • le vetrate panoramiche amovibili (VePA) anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia composta da tende anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparentemente disarmonici

Tale decreto inoltre semplifica le procedure vigenti introducendo il regime del silenzio-assenso, principio particolarmente rilevante e che va nella direzione della massima semplificazione. Questo significa che se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata.

La norma mira soprattutto a snellire l’iter degli uffici tecnici comunali risaputamente oberati dalla moltitudine di pratiche. Il provvedimento prevede sanzioni che sono proporzionali all’aumento di valore dell’immobile e potranno essere utilizzate, tra l’altro, nella misura di 1/3, per progetti di recupero e rigenerazione urbana.

Se da un lato questo decreto ha scatenato grande gioia per chi doveva presentare una domanda di sanatoria, dall’altro lato ha deluso i milanesi in quanto erano attese delle norme specifiche per il capoluogo lombardo che con grande stupore non sono state inserite.